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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75413
Regno d'Italia 24 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola « all'ordine »; a una persona determinata con la

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Può essere anche girato con la stessa clausola.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

quella del curatore con la clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato

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Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

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Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante

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La clausola « non trasferibile » deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

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La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

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L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa « all'ordine » è trasferibile mediante girata.

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Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

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L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel

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Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola « non trasferibile » con gli effetti di cui all'art. 43.

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L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola « o al portatore » ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario

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L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola « non all'ordine » o altra equivalente, non può essere trasferito che nella

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indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

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Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini

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Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata

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Se alla girata è apposta la clausola « valuta per incasso », « per incasso », « per procura » od ogni altra che implichi un semplice mandato, il

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Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola « non trasferibile » non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere a

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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura

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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla

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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto

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° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonchè di quello di pagamento; 6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale

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o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali

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